Istituto Superiore di Scienze Religiose
San Metodio
Siracusa
Statuto
Titolo I
Natura e Finalità
Art. 1
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (in seguito nominato ISSR) San Metodio, eretto canonicamente (ai sensi del can. 821) con Decreto n. 126/2007 del 12 maggio 2007 dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC), con personalità giuridica civile riconosciuta con Decreto 12 fascicolo n. 5430PD del 21 febbraio 2008 del Ministro dell’Interno e iscritto nel Registro delle Persone Giuridiche con Decreto prot. 20070000473/5B.1 il 15 aprile 2008 da parte dell’Ufficio territoriale del Governo presso la Prefettura di Siracusa, è un’istituzione accademica ecclesiastica promossa dall’Arcidiocesi di Siracusa in accordo con la Diocesi di Piazza Armerina e l’Arcidiocesi di Messina. È collegato alla Facoltà Teologica di Sicilia (in seguito nominata FTS). È sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente dalle tre Diocesi afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel Regolamento del medesimo Istituto.
Art. 2
La Sede centrale dell’ISSR è nell’Arcidiocesi di Siracusa; i poli per la formazione sincrona a distanza (in seguito nominato Polo FAD) sono presso la Diocesi di Piazza Armerina e l’Arcidiocesi di Messina. Tra la Sede centrale e i Poli FAD viene attivata la formazione sincrona a distanza, secondo quanto previsto dalle Norme sulla formazione sincrona a distanza emanate dalla CEC in data 14 settembre 2015. In base all’articolo 13 della Nota sulla FAD, l’attivazione della FAD è concessa previa verifica delle condizioni previste da parte del Comitato per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose della Conferenza Episcopale Italiana (in seguito nominata CEI).
Art. 3
L’ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle Scienze Religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell’evangelizzazione, dell’inculturazione della fede, dell’insegnamento della religione cattolica, dell’animazione cristiana della società, nell’ambito della missione propria della Chiesa.
Art. 4
L’ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione e della ricerca, svolte nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all’approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-teologiche e delle conoscenze concernenti l’uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.
Art. 5
L’ISSR è retto dall’Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose della CEC del 28 giugno 2008, dalla Nota di ricezione dell’Istruzione della CEI, dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI del 29 luglio 2014, e dal presente Statuto.
Titolo II
Autorità accademiche
Art. 6
Le Autorità accademiche dell’ISSR, in quanto collegato con la FTS, sono il Gran Cancelliere, il Preside della FTS e il Consiglio della medesima Facoltà.
Le Autorità proprie dell’ISSR sono il Moderatore, il Direttore, il Consiglio di Istituto.
Art. 7
I compiti del Gran Cancelliere sono:
- promuovere l’impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- richiedere alla CEC l’erezione di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l’approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra ISSR e FTS per conoscenza;
- informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l’attività dell’ISSR.
- nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
Art. 8
Al Preside della FTS spetta:
- convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della FTS per questioni riguardanti l’ISSR;
- regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- presiedere, direttamente o per mezzo di un suo delegato, le sessioni per l’esame sintetico e le sessioni di tesi di Laurea e Laurea Magistrale;
- presentare al Consiglio di Facoltà annualmente le informazioni sull’andamento accademico e la vita istituzionale dell’ISSR, fornite dal Direttore;
- presentare ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e le attività dell’ISSR, preparata dal Direttore, perché venga approvata e quindi inoltrata al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC.
- firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR.
Art. 9
Al Consiglio di Facoltà spetta:
- esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell’ISSR;
- esprimere il proprio giudizio circa l’idoneità dei Docenti dell’ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione a stabili;
- esaminare ed approvare la relazione annuale, presentata dal Preside, sull’andamento dell’ISSR;
- approvare la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR preparata del Direttore;
- verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell’ISSR, in particolare della biblioteca;
- dare il benestare sulla terna per la nomina del Direttore dell’ISSR;
- proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell’ISSR, qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.
Art. 10
Il Moderatore dell’ISSR è l’Arcivescovo di Siracusa. A lui compete:
- procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- nominare i Docenti stabili – acquisito il parere favorevole della FTS – e gli altri Docenti dell’ISSR, concedendo la missio canonica a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la venia docendi a coloro che insegnano altre discipline;
- revocare la missio canonica o la venia docendi, atteso l’art. 22;
- dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- nominare i vice-Direttori della Sede centrale e dei Poli FAD;
- sorvegliare l’andamento dottrinale e disciplinare dell’ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- significare le maggiori difficoltà dell’ISSR di cui venisse a conoscenza alla FTS, affinché questa prenda le adeguate misure;
- nominare l’Economo e il Segretario dell’ISSR, sentito il parere del Direttore;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo annuali e gli atti di straordinaria amministrazione dell’ISSR;
- firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della FTS e con il Direttore dell’ISSR;
- esaminare, di concerto con il Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti.
Art. 11
- 1. Il Direttore dell’ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d’Istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.
- 2. Il Direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.
- 3. Al Direttore compete:
- rappresentare l’ISSR davanti al Moderatore, alle Autorità della FTS e alle Autorità civili;
- dirigere e coordinare le attività dell’ISSR, particolarmente sotto l’aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- convocare e presiedere le sessioni del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti;
- presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell’Economo e del Segretario;
- fornire annualmente al Preside le informazioni sull’andamento accademico e la vita istituzionale dell’ISSR;
- redigere la relazione quinquennale sulla vita e l’attività dell’ISSR, che il Preside presenta al Consiglio di Facoltà;
- firmare i diplomi dei gradi accademici dell’ISSR, insieme con il Preside della FTS e con il Moderatore;
- esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli Studenti, affidando la soluzione al giudizio della FTS nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d’Istituto;
- assumere la legale rappresentanza pro tempore dell’ente ISSR;
- gestire l’ordinario dell’economia dell’ISSR, in collaborazione con l’Economo.
Art. 12
- 1. Il vice-Direttore della Sede centrale è un Docente stabile. Collabora con il Direttore, in particolare alla organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche.
- 2. I vice-Direttori dei Poli FAD sono docenti della diocesi del Polo FAD. Collaborano con il Direttore, in particolare alla organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche, con particolare riferimento alla applicazione delle Norme sulla formazione sincrona a distanza della CEC (14 settembre 2015).
Art. 13
- 1. Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dai vice-Direttori, dai Docenti stabili, da due rappresentanti dei Docenti incaricati e da un rappresentante dei Docenti invitati, eletti annualmente dai loro colleghi, da tre Studenti ordinari (uno della Sede centrale e due dei Poli FAD), eletti dall’Assemblea degli Studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario.
- 2. Al Consiglio d’Istituto spetta:
- stabilire il piano di studi e il Regolamento dell’ISSR, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Facoltà;
- designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;
- approvare la relazione annuale e quinquennale sulla vita e sull’attività dell’ISSR preparata dal Direttore;
- approvare le spese straordinarie.
- 3. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all’anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
- 4. Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali e disciplinari, con la maggioranza dei due terzi più uno dei presenti. Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, i rappresentanti degli Studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.
Titolo III
Docenti
Art. 14
- 1. Tutti i Docenti devono sempre distinguersi per idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell’ISSR. L’insegnamento deve essere improntato all’adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.
- 2. Coloro che insegnano nell’ISSR devono ricevere la missio canonica o la venia docendi, concordemente con l’art. 10b.
- 3. I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all’insegnamento e all’assistenza degli studenti, e non-stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale.
Art. 15
- 1. Perché un Docente sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:
- si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- per le discipline ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato conseguito in una Istituzione Ecclesiastica; per le discipline non ecclesiastiche il titolo richiesto è il Dottorato di ricerca;
- si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell’ISSR;
- dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- si sia seguita la procedura prevista dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR della CEI.
- 2. I Docenti stabili non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l’incarico di Docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività, che ne rendano impossibile l’adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca.
- 3. I Docenti non-stabili, per le materie ecclesiastiche, devono essere in possesso almeno della Licenza canonica conseguita in una Istituzione ecclesiastica o di un titolo equipollente ed avere buone attitudini all’insegnamento.
- 4. L’ISSR, essendo una Istituzione accademica con percorso quinquennale, deve munirsi di almeno cinque Docenti stabili, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.
Art. 16
I Docenti non-stabili si dividono in Docenti incaricati, invitati e assistenti.
- 1. I Docenti non-stabili che insegnano le discipline teologiche devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente; i Docenti non-stabili che insegnano le discipline non teologiche devono essere in possesso del titolo di secondo ciclo degli Studi Superiori.
- 2. I Docenti non-stabili devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all’insegnamento.
- 3. Ad un Docente non-stabile non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi.
Art. 17
- 1. Per Docente incaricato si intende un Docente che, anche se non a tempo pieno, è impegnato nella docenza e nella ricerca e che è disponibile a partecipare alla vita e alle iniziative dell’ISSR.
- 2. Il Docente incaricato è nominato dal Moderatore, su indicazione del Direttore e sentito il parere del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della FTS.
- 3. Al Docente incaricato non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi.
- 4. Il Docente incaricato riceve l’incarico per un triennio.
- 5. Un Docente incaricato di disciplina principale, dopo tre anni consecutivi di insegnamento, può ricevere dal Consiglio di Istituto la proposta di essere incaricato ad quinquennium.
Art. 18
- 1. Per Docente invitato si intende un Docente che assicura la docenza per i corsi che gli vengono proposti.
- 2. Il Docente invitato è nominato dal Moderatore, su indicazione del Direttore e sentito il parere del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della FTS.
- 3. Al Docente invitato non può venire affidato l’insegnamento di più di tre corsi.
- 4. Il Docente invitato riceve l’incarico per un anno.
Art. 19
- 1. Per Docente assistente si intende un Docente che affianca il Docente stabile di riferimento nell’insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni.
- 2. Il Docente assistente è nominato dal Moderatore, su indicazione del Direttore e sentito il parere del Consiglio di Istituto, ferme restando le competenze delle autorità collegiali e personali della FTS.
- 3. Il Docente assistente riceve l’incarico per un anno.
Art. 20
- 1. I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell’ISSR, compongono il Collegio dei Docenti. Gli incontri del Collegio dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell’ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell’ISSR e ad una conoscenza reciproca dei Docenti.
- 2. Il Collegio dei Docenti – convocato e presieduto dal Direttore – si riunisce almeno due volte l’anno.
Art. 21
- 1. L’incarico di Docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall’insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti.
- 2. I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l’insegnamento di singoli corsi fino all’età di settantacinque anni.
Art. 22
La sospensione o la cessazione dall’ufficio di docenza può essere attivata da parte del Moderatore, in conformità ai casi previsti dagli ordinamenti di Sapientia christiana e dalle norme della CEI in merito ai Docenti stabili, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso e dopo il parere del Consiglio di Istituto. In particolare, motivi di sospensione o di cessazione sono l’insegnamento in difformità al Magistero della Chiesa, o il caso comprovato di plagio nelle sue pubblicazioni, o l’essersi mostrato non più idoneo all’insegnamento. Al Docente resta sempre salvo il diritto di difesa in osservanza di quanto prescritto dall’art. 22 delle Ordinationes della Costituzione Sapientia christiana.
Titolo IV
Studenti
Art. 23
L’ISSR è aperto a quanti, forniti di regolare titolo di studio e idonei per condotta morale, desiderino ricevere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. L’ISSR, essendo di percorso quinquennale, non può stabilmente avere un numero di Studenti ordinari inferiore a 75. Tale numero è dato dalla somma degli Studenti della Sede centrale e dei Poli FAD.
Art. 24
Gli Studenti si dividono in ordinari, straordinari, uditori e ospiti. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’ISSR, a cominciare dallo Statuto e dal Regolamento, circa l’ordinamento generale e la disciplina – in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami – come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’ISSR.
Art. 25
- 1. Gli Studenti ordinari sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell’ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.
- 2. Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l’accesso alle Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso del titolo di Laurea in Scienze Religiose.
Art. 26
- 1. Gli Studenti straordinari sono quelli che mancano del titolo prescritto per l’iscrizione soltanto temporaneamente perché orientati a diventare ordinari. Possono frequentare tutte le discipline; ne possono tuttavia sostenere i relativi esami soltanto quando abbiano regolarizzato la propria posizione accademica.
- 2. Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario dimostrare l’idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l’iscrizione; può ottenere il rilascio del relativo attestato di frequenza.
- 3. Non può iscriversi come Studente straordinario chi contemporaneamente frequenta un altro corso di studi accademici presso un’altra istituzione civile o religiosa.
Art. 27
Gli Studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare singoli corsi, senza sostenerne l’esame. Possono ottenere il rilascio del relativo attestato di frequenza.
Art. 28
Gli Studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell’ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame. Possono richiedere debita certificazione per un loro eventuale riconoscimento in un’altra istituzione.
Art. 29
Sono da considerarsi Studenti fuori corso gli Studenti ordinari, che avendo completato la frequenza del curriculum degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell’anno accademico successivo.
Art. 30
Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
Art. 31
Per gravi infrazioni di ordine disciplinare e morale, nonché accademico (ad esempio, il plagio in un lavoro scritto o la copia durante un esame), il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno Studente, dopo aver consultato il Consiglio d’Istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.
Titolo V
Officiali
Art. 32
La vita dell’ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l’Economo, il Bibliotecario e il Personale ausiliario.
Art. 33
- 1. Il Segretario è responsabile della segreteria dell’ISSR ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore.
- 2. Al Segretario spetta:
- eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio d’Istituto;
- ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all’ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l’iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- compilare l’annuario dell’ISSR, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- coordinare il personale ausiliario addetto alla segreteria dell’ISSR;
- curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di “prima nota”;
- redigere i verbali delle sedute del Consiglio d’Istituto.
Art. 34
Il Segretario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la Sede centrale che presso i Poli FAD, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo. Nel caso del personale ausiliario dei Poli FAD il Segretario si raccorderà con la figura del vice-Direttore.
Art. 35
- 1. L’Economo cura la gestione economica ordinaria e straordinaria dell’ISSR. È nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per tre anni, e può essere riconfermato due volte.
- 2. All’Economo spetta:
- l’ordinaria e straordinaria gestione economica dell’ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- la cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- la cura e l’aggiornamento della redazione dei registri contabili, in accordo con il Segretario;
- il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- il bilanci preventivo e consuntivo annuali, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.
Art. 36
L’Economo può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la Sede centrale che presso i Poli FAD, approvato dal Direttore. Nel caso dei Poli FAD opererà in stretta relazione con il suo vice-Direttore.
Art. 37
- 1. Il Bibliotecario ha il compito di dirigere le attività della biblioteca dell’ISSR. È nominato dal Direttore, in accordo con il Moderatore e sentito il parere del Consiglio di Istituto. Il suo mandato dura tre anni, ed è rinnovabile.
- 2. Spetta al Bibliotecario:
- assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l’Economo e il Direttore;
- presiedere all’utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l’incremento della biblioteca stessa.
Art. 38
Il Bibliotecario può essere coadiuvato da Personale ausiliario, sia presso la Sede centrale che presso i Poli FAD, approvato dal Direttore in accordo con l’Economo. Nel caso dei Poli FAD opererà in stretta relazione con il suo vice-Direttore.
Art. 39
Il Personale ausiliario è composto da persone che, sia presso la Sede centrale che presso i Poli FAD, sono impiegate nella vita dell’ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione, tutoraggio o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l’assenso del Moderatore e dell’Economo.
Titolo VI
Ordinamento degli studi
Art. 40
L’ISSR offre un percorso accademico di primo e secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei due cicli la FTS, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce rispettivamente i seguenti titoli accademici:
- per il primo ciclo, Laurea (o Baccalaureato) in Scienze Religiose;
- per il secondo ciclo, Laurea magistrale (o Licenza) in Scienze Religiose.
La Nota della CEI dell’8 giugno 2009 ha stabilito che la denominazione italiana dei titoli sia rispettivamente Laurea e Laurea magistrale.
Art. 41
In ottemperanza all’Istruzione della CEC, il programma degli studi prevede nell’ambito del primo ciclo:
- Storia della Filosofia;
- Filosofia sistematica;
- Sacra Scrittura;
- Teologia fondamentale;
- Teologia dogmatica;
- Teologia morale;
- Teologia spirituale;
- Liturgia;
- Patrologia
- Storia della Chiesa;
- Diritto Canonico.
Nel secondo ciclo, oltre alle discipline legate strettamente alle Scienze Religiose, anche quelle legate alle Scienze umane, quali:
- Teologia pastorale e Catechetica
- Storia e Teologia delle religioni
- Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni
- Psicologia e Sociologia
- Didattica generale e Didattica dell’IRC
- Teoria della Scuola e Legislazione scolastica.
Sono previste anche discipline complementari e opzionali.
Titolo VII
Gradi accademici
Art. 42
I gradi accademici di Laurea in Scienze Religiose e di Laurea magistrale in Scienze Religiose sono conferiti dalla FTS.
Art. 43
I requisiti per conseguire la Laurea in Scienze Religiose sono:
- aver frequentato il primo ciclo di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- attestare la conoscenza di una lingua straniera moderna;
- aver sostenuto l’esame sintetico su apposito tesario e aver composto e discusso pubblicamente la tesi finale, che mostri la capacità d’impostazione dell’argomento scelto, davanti ad una commissione composta di non meno di tre Docenti.
Art. 44
I requisiti per conseguire la Laurea magistrale in Scienze Religiose sono:
- aver frequentato il secondo ciclo di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- attestare la conoscenza di due lingue straniere moderne;
- aver composto una tesi finale, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto, e averla sottomessa a discussione davanti al Relatore e ai due Correlatori dell’ISSR, nonché davanti al Preside (o ad un suo delegato) in qualità di presidente della seduta.
Titolo VIII
Sussidi didattici ed economici
Art. 45
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’ISSR cura l’incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in Scienze Religiose, nonché nelle altre materie attinenti al corso di studi dell’ISSR, e dispone di adeguati supporti multimediali.
Art. 46
- 1. L’amministrazione dell’ISSR è autonoma e non dipende dalla FTS.
- 2. La gestione economica dell’ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli affari economici, composto da almeno sei membri. Membri di diritto sono il Direttore, i vice-Direttori dei Poli FAD e l’Economo. Altri tre membri sono nominati dal Moderatore, in base alla loro competenza amministrativa e giuridica. È convocato dal Direttore almeno due volte l’anno, per la verifica dei bilanci preventivo e consuntivo, da presentare al Consiglio d’Istituto e al Moderatore. Il Consiglio per gli affari economici dura in carica tre anni; i membri di nomina da parte del Moderatore possono essere essere riconfermati solo due volte di seguito.
Titolo IX
Disposizioni finali
Art. 47
Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere sottoposte alla CEC per la debita approvazione attraverso il Consiglio della FTS che esprimerà il suo parere.
Art. 48
Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell’ISSR, della FTS e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.
Art. 49
Con l’entrata in vigore del presente Statuto vengono abrogati i vecchi Statuti dell’ISSR della Sede centrale e dei Poli FAD.